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Regime forfettario o ordinario: cosa conviene scegliere quando apri partita IVA

Una mano scrive con una matita su un quaderno, accanto a una calcolatrice blu e un portapenne, su una scrivania bianca
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Il forfettario tassa un reddito che stima, l'ordinario quello che hai davvero. È questa la differenza che conta, non solo l'aliquota che si legge nei titoli. Nel primo caso i ricavi vengono moltiplicati per una percentuale fissa stabilita per legge; nel secondo si sottraggono le spese realmente sostenute. Da qui in avanti, con le regole in vigore nel 2026, tutto il resto è una conseguenza di questa scelta.

Come funziona il forfettario

Il regime forfettario si può usare fino a 85.000 euro di ricavi o compensi annui, soglia che per il 2026 resta invariata. Il reddito imponibile non si calcola sottraendo le spese sostenute, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività fisso, che varia dal 40% all'86% secondo il codice ATECO dichiarato: due attività con lo stesso fatturato possono avere un imponibile diverso solo per il codice scelto. Ne ho scritto nel dettaglio in codice ATECO: cos'è e perché la scelta cambia le tasse che paghi.

Su quell'imponibile si applica un'imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni se l'attività è davvero nuova, cioè se non è stata esercitata nei tre anni precedenti e non è la semplice prosecuzione di un'attività già svolta da te o da qualcun altro. Il forfettario porta con sé anche semplificazioni pratiche: niente IVA in fattura ai clienti, ma di conseguenza niente detrazione dell'IVA sugli acquisti, niente liquidazioni periodiche né dichiarazione IVA annuale, e niente ritenuta d'acconto sui compensi per chi lavora come libero professionista.

Restare nel forfettario richiede anche di non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e collaboratori, e di non aver percepito l'anno precedente più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati: quest'ultima soglia, però, è una deroga valida solo per il 2025 e il 2026, rinnovata di anno in anno. La regola scritta nella norma resta 30.000 euro, e senza un'ulteriore proroga è quella a cui si tornerebbe dal 2027.

Come funziona il regime ordinario

Nel regime ordinario l'imponibile è quello reale: ricavi meno costi effettivamente sostenuti e documentati, dall'affitto dello studio al software, dai fornitori alle trasferte. Su quella base si applica l'IRPEF a scaglioni, non un'aliquota unica: dal 2026 sono 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro (ridotto dal 35% grazie alla legge di bilancio 2026) e 43% oltre i 50.000 euro, a cui si sommano le addizionali regionali e comunali, che cambiano da comune a comune.

L'IVA, qui, si applica sulle fatture emesse e si detrae su quelle di acquisto, con l'obbligo delle liquidazioni periodiche: un adempimento in più, ma anche un meccanismo che per un cliente aziendale è quasi sempre neutro, perché la detrae a sua volta. Chi lavora come libero professionista, inoltre, se il cliente è un sostituto d'imposta come un'azienda, di norma subisce una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso fatturato, che poi recupera in dichiarazione dei redditi: è una regola specifica del lavoro autonomo, non si applica invece a chi vende beni come impresa.

Un punto che online si legge ancora spesso come discriminante, ma dal 2022 non lo è più: l'IRAP. Dal 2022 non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa o una professione, né da forfettario né da ordinario. Chi sceglie l'ordinario non la paga per questo motivo, semplicemente perché nessuna persona fisica la paga più.

I contributi INPS: stessa aliquota, base diversa

Per un artigiano o un commerciante iscritto alla gestione IVS, l'aliquota dei contributi previdenziali non cambia con il regime fiscale: per il 2026 restano un fisso di 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti fino al reddito minimale di 18.808 euro, più il 24% (24,48% per i commercianti) sulla parte che lo supera. Quello che cambia è la base su cui quell'aliquota si applica, perché i contributi si calcolano sul reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali: nel forfettario è il reddito presunto dal coefficiente di redditività, nell'ordinario è ricavi meno costi reali. Chi ha costi reali più alti di quelli impliciti nel coefficiente forfettario può quindi ritrovarsi a versare più contributi da forfettario di quanti ne pagherebbe da ordinario, e viceversa chi ha costi reali contenuti.

Quando conviene l'uno o l'altro

Non c'è una risposta valida per tutti, ma la domanda giusta è sempre la stessa: quanto pesano davvero i tuoi costi rispetto al coefficiente di redditività della tua attività? Chi ha pochi costi documentabili, magari perché vende soprattutto la propria consulenza, spesso trova nel forfettario un imponibile più basso di quello reale, oltre a meno adempimenti da gestire. Chi invece sostiene costi importanti, per attrezzature, materiali o personale, può scoprire che l'ordinario, deducendo quei costi per intero, lascia un imponibile più basso di quello che il coefficiente presunto avrebbe calcolato.

Conta anche chi sono i clienti: con clienti soprattutto privati, non avere l'IVA in fattura è un vantaggio percepito su un prezzo finale più leggero; con clienti aziendali, che detraggono l'IVA a loro volta, quel vantaggio si riduce parecchio. E se il fatturato sta per avvicinarsi a 85.000 euro, vale la pena valutare l'ordinario prima di esserne costretti a metà anno, con tutti gli adempimenti che il cambio comporta: passare da un regime all'altro può avere conseguenze pratiche, per esempio sull'IVA già detratta su beni strumentali acquistati in precedenza, che conviene farsi confermare da un commercialista sul proprio caso specifico prima di decidere.

Qualunque regime tu scelga, dal primo giorno di attività sei comunque obbligato alla fatturazione elettronica: non c'è più una soglia che ne esenti i forfettari, ne ho scritto in fatturazione elettronica per una nuova attività: cosa serve dal primo giorno. Ed è lo stesso primo giorno in cui, se apri un'attività iscritta al Registro delle Imprese, scatta anche l'obbligo di una casella PEC comunicata all'ente, con sanzioni specifiche se manca: i dettagli sono in PEC obbligatoria per le imprese.

Se l'attività che stai per aprire avrà bisogno di farsi trovare online, conviene pensarci da subito, non dopo aver sistemato la parte fiscale: ne parlo nei servizi per il sito web. Se invece hai già scelto il regime e vuoi capire come impostare la presenza digitale attorno a quella scelta, scrivimi: bastano due righe sulla tua situazione per iniziare.

Domande frequenti

Qual è la vera differenza fra regime forfettario e regime ordinario?

Non è solo l'aliquota, è come si calcola cosa viene tassato. Nel forfettario il reddito imponibile non si ottiene sottraendo le spese realmente sostenute, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività fisso, stabilito per legge in base al codice ATECO dichiarato, che va dal 40% all'86% (fonte: allegato 2 alla legge 145/2018, valori invariati dal 2015). Nel regime ordinario, invece, l'imponibile è quello reale: ricavi meno costi effettivamente sostenuti e documentati. È questa differenza di meccanismo, non solo il numero finale, a decidere chi paga meno in un caso concreto.

Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario nel 2026?

Il principale è non superare 85.000 euro di ricavi o compensi annui, soglia invariata anche per il 2026 (fonte: Agenzia delle Entrate, pagina 'Regime forfetario', aggiornata al 21 luglio 2026 e consultata il 1° settembre 2026, che conferma il comma 54 dell'articolo 1 della legge 190/2014 come modificato dalla legge 197/2022). Si aggiungono due condizioni meno note: le spese per lavoro dipendente e collaboratori non devono superare 20.000 euro lordi annui, e i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti l'anno precedente non devono superare una soglia che per legge è di 30.000 euro, ma che per il solo 2025 e 2026 sale a 35.000 euro (legge di bilancio 2026, legge 199/2025, articolo 1 comma 27, che proroga di un anno la deroga già introdotta dalla legge di bilancio 2025): è una deroga transitoria rinnovata anno per anno, non una regola stabile, quindi dal 2027 tornerebbe a 30.000 euro salvo una nuova proroga.

Quanto si paga di tasse nell'uno e nell'altro regime?

Nel forfettario l'imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi apre una nuova attività e non l'ha semplicemente proseguita (fonte: articolo 1, commi 64-65, legge 190/2014). Nel regime ordinario si applica l'IRPEF a scaglioni, più le addizionali regionali e comunali che variano da comune a comune: dal 2026 gli scaglioni sono 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro (ridotto dal precedente 35%) e 43% oltre 50.000 euro, per effetto della legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 11 del TUIR). Per i redditi complessivi oltre 200.000 euro la stessa legge riduce di 440 euro le detrazioni per oneri al 19%, un importo che di fatto annulla il vantaggio della riduzione di aliquota per chi guadagna così tanto.

L'IRAP fa la differenza fra i due regimi?

No, e su questo punto online si legge spesso una cosa non più vera. Dal 2022 l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arti e professioni, in nessuno dei due regimi (legge di bilancio 2022, legge 234/2021, articolo 1, comma 8): quindi chi ha una ditta individuale o è un libero professionista non la paga né da forfettario né da ordinario. Restano invece soggette a IRAP le società di persone, le associazioni professionali e le società di capitali, che sono un discorso diverso.

Cosa succede se supero la soglia degli 85.000 euro?

Dipende da quanto la superi. Fra 85.000 e 100.000 euro si resta nel forfettario per tutto l'anno in corso e si esce dal regime dal 1° gennaio di quello successivo. Oltre i 100.000 euro l'uscita è immediata: si applicano le regole ordinarie, IVA compresa, già a partire dall'operazione che ha fatto superare la soglia, senza aspettare la fine dell'anno (fonte: articolo 1, comma 71, legge 190/2014, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 e invariato dalla legge di bilancio 2026).

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