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Prezzo più basso sul sito dell'hotel: cosa permette la legge

Un uomo confronta i prezzi di diversi hotel su un portale di prenotazione

In un altro articolo ho scritto che dal 2017, in Italia, puoi costare meno sul tuo sito che sul portale. È la frase che genera più domande di tutte, e sono sempre le stesse tre: è davvero così? di quanto posso scendere? e cosa succede se il portale se ne accorge?

Questo articolo risponde a quelle tre. Non spiega se puoi — quello è pacifico — ma di quanto, in che forma, e cosa resta comunque a tuo carico.

Una premessa che è anche un modo di leggere il resto: non sono un avvocato, sono un consulente digitale. Questo pezzo nasce dal testo della norma, che è pubblico e si legge in due minuti. Ogni affermazione è ancorata alla sua fonte, così puoi verificarla tu o portarla a chi di dovere.

Cosa dice esattamente la norma

«È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.»

È l'articolo 1, comma 166, della legge 4 agosto 2017 n. 124, la legge annuale per il mercato e la concorrenza. In vigore dal 29 agosto 2017 e mai modificata da allora.

Tre cose in quel testo contano più delle altre.

«È nullo». La legge non prevede una multa per nessuno: dice che quel patto non produce effetti. È una nullità, si fa valere in sede civile, e la norma non individua né un'autorità di vigilanza né una sanzione amministrativa propria.

«Ogni patto», con «soggetti terzi». Non nomina nessuna piattaforma: per la sua ampiezza è ragionevole ritenere che non riguardi soltanto i portali più noti. E non riguarda solo il prezzo — colpisce l'impegno a non praticare «prezzi, termini e ogni altra condizione» migliorativi.

«Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto». Il legislatore ha escluso espressamente che scegliere una legge estera sottragga il patto alla nullità. Resta il tema, diverso e più tecnico, di quale giudice sarebbe competente in caso di lite. Ma il punto pratico è un altro: se il patto è nullo, non c'è nulla da far valere finché nessuno ti contesta niente.

Quattro livelli diversi, e solo uno riguarda il tuo listino di lunedì

Sul tema si accavallano quattro cose che vengono spesso confuse fra loro.

Cos'èA chi si applicaA cosa ti serve
Legge italianacomma 166: il patto è nulloogni patto, ogni canale, anche telefono e bancoè questo che usi
Digital Markets Actil gatekeeper non può impedirti prezzi diversi sul tuo canale diretto onlinesolo le piattaforme designatetutela in più su un canale
Sentenza UE 2024le clausole vanno valutate sotto le regole di concorrenzapassato, cause risarcitorieniente, per il tuo listino
Impegni AGCM 2024il prezzo altrove non deve incidere sui programmistrutture italianerisponde alla paura più diffusa

Sul Digital Markets Act: il regolamento europeo impone al gatekeeper di non impedire agli utenti commerciali di offrire gli stessi servizi a prezzi o condizioni diversi sui propri canali di vendita diretta online. Booking.com è stata designata gatekeeper dalla Commissione europea il 13 maggio 2024, e gli obblighi sono diventati esigibili sei mesi dopo, a metà novembre 2024. È l'unica OTA designata. Rispetto alla norma italiana non è «più forte»: sono più ampi su assi diversi e si sommano — il DMA copre il canale diretto online, il comma 166 dice «con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento», quindi anche il telefono e il banco. Una differenza però c'è, ed è nelle conseguenze: il DMA prevede ammende fino al 10% del fatturato mondiale, e a farlo applicare è la Commissione europea.

Sulla sentenza: il 19 settembre 2024 la Corte di giustizia UE (causa C-264/23) ha escluso che le clausole di parità siano «restrizioni accessorie» agli accordi con le piattaforme, e vadano quindi valutate sotto le regole europee di concorrenza. Non le ha dichiarate illegittime, e questo va detto perché quasi tutti scrivono il contrario: ha aperto la strada alle azioni risarcitorie per il passato. Per il tuo listino di lunedì non cambia niente.

Su quel fronte esiste un'azione risarcitoria collettiva promossa da una fondazione di diritto olandese davanti al tribunale di Amsterdam, a cui hanno aderito oltre quindicimila strutture. Non è una class action italiana, prevede una ritenuta sull'eventuale risarcimento e riguarda il recupero del passato: è una domanda diversa da quella di questo articolo, e se ti interessa il posto giusto per informarti è la tua associazione di categoria.

Non devi avvisare nessuno

È la domanda che ricevo più spesso, e la risposta è breve.

Non devi comunicare niente al portale. Non devi diffidare nessuno, non devi chiedere di rinegoziare il contratto, non devi uscire da nessun canale. La nullità opera da sola: quel patto, se c'è, semplicemente non produce effetti. Il resto del contratto resta in piedi — e questo vale in entrambe le direzioni, come vedremo fra poco.

Da fine 2024 il ranking non dovrebbe dipendere dai prezzi che fai altrove

Questo è il punto che quasi nessuno collega al tema, ed è quello che sblocca la maggior parte degli albergatori che esitano.

La paura vera non è la causa civile: è perdere visibilità. «Se abbasso sul mio sito, mi retrocedono?»

Il 19 dicembre 2024 l'AGCM ha chiuso con impegni un'istruttoria sui programmi offerti da Booking alle strutture italiane. La piattaforma si è obbligata ad assicurare che i prezzi praticati dalle strutture su canali di vendita online diversi dal proprio non siano presi in considerazione in alcuna fase del funzionamento e della promozione dei programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus e del cosiddetto sconto sponsorizzato, e ad aumentare la trasparenza verso le strutture. Non c'è stato alcun accertamento di illecito: il procedimento si è chiuso perché gli impegni sono stati resi vincolanti.

Tradotto: il prezzo che fai sul tuo sito non dovrebbe più incidere sull'accesso a quei programmi né sulla visibilità che ne deriva.

Vale la pena aggiungere un fatto recente, al condizionale come lo mette l'Autorità stessa: il 22 aprile 2026 l'AGCM ha avviato una nuova istruttoria sulla stessa piattaforma per pratiche commerciali scorrette, ipotizzando che i badge Partner Preferiti siano presentati come indice di qualità mentre la selezione avverrebbe anche in base alle commissioni riconosciute. Il procedimento è in corso e non c'è alcun accertamento. Ma è un motivo in più per non costruire la propria strategia commerciale su un badge.

Di quanto scendere: il conto prima del listino

Qui finisce il diritto e comincia il mestiere. La regola sta in una riga:

Il differenziale massimo sostenibile è la commissione che risparmi, meno quello che ti costa vendere in proprio.

Se la commissione sta nell'ordine del 15–20% e il canale diretto ti costa una quota di quel valore fra motore di prenotazione, incasso e campagne, quello che ti resta è il margine su cui puoi giocare — non l'intera commissione.

Se differenzi diCosa comunica all'ospiteCosa ti resta
3–5%poco percepibile, spesso non muove la decisionequasi tutto il risparmio
8–10%la differenza si legge a colpo d'occhiocirca metà, il resto copre il canale
oltre il 15%rischi di erodere il marginepoco o nulla

Il numero esatto dipende dalla tua commissione media reale, non da quella nominale: il calcolatore fa il conto in trenta secondi, senza chiederti l'email.

Sconto pubblico o tariffa chiusa: la scelta che cambia tutto

La forma conta quanto la cifra, e sono quattro.

FormaCome si faQuando ha senso
Tariffa diretta più bassaprezzo pubblico, differenziato sul motoremessaggio semplice, e hai margine
Tariffa riservatavisibile dopo registrazione gratuitavuoi la differenza e il contatto
Codice a scadenzain newsletter, in struttura, sui socialriempire finestre senza toccare il listino
Valore a parità di prezzocheck-in flessibile, camera migliore, cancellazione comodamargine stretto

Un chiarimento che vale l'intera sezione: queste non sono scappatoie. Le catene usano la tariffa riservata da anni per costruire una relazione diretta con l'ospite, non per aggirare un divieto — che in Italia, appunto, non esiste. Quello che altrove è un espediente, qui è semplicemente una scelta di listino.

Prima di dare la colpa alla legge

Molte strutture sono convinte di non poter differenziare e in realtà si stanno allineando da sole. Prima di toccare qualunque tariffa, controlla:

  1. Le promozioni attive sul portale. Programmi fedeltà, tariffe mobile, tariffe per paese, promo stagionali, last minute: si sommano fra loro, e spesso nessuno in struttura ricorda di averle attivate tutte.
  2. Le regole di derivazione del channel manager. È il caso più frequente in assoluto: la tariffa diretta è derivata in automatico da quella distribuita, quindi la parità la reintroduci tu.
  3. Il prezzo che vede davvero l'ospite, su due date reali, in incognito, da telefono — non quello che vedi tu nel gestionale. Il test completo è nei sette controlli.
  4. Dove sta scritta la condizione migliore. Se è nel footer o in una pagina «Offerte», per l'ospite non esiste: va sulla pagina della camera, accanto al prezzo.
  5. Gli accordi con intermediari all'ingrosso. Tariffe nette cedute a chi rivende possono riemergere su portali terzi a prezzi che il tuo sito non batte. La legge azzera il patto di parità, non il disordine distributivo.

Quello che la legge non ti dà

Un articolo che dicesse solo «sei libero» sarebbe incompleto, e per qualcuno dannoso. Cinque punti, senza allarmismo.

Le commissioni restano dovute. La nullità colpisce solo il patto di parità: il codice civile regola proprio la nullità della singola clausola, e il resto del contratto sopravvive. Non legittima il mancato pagamento delle commissioni maturate né il recesso unilaterale.

Non hai un diritto al listing. Nessuna norma obbliga un portale a tenerti a catalogo o a darti una certa visibilità. Gli impegni AGCM riguardano il collegamento fra prezzo e programmi; le tutele del DMA riguardano solo l'operatore designato.

Il portale può scontare sulla propria marginalità. Se riduce la sua commissione per pareggiare, il tuo prezzo diretto appare comunque allineato in vetrina. Non è un patto di parità e non c'è niente da far valere — ma quello sconto di allineamento non dovrebbe essere applicato senza il tuo consenso: vale la pena verificare in Extranet se risulta prestato.

Attenzione a come scrivi il prezzo. «Miglior prezzo garantito» è un impegno verso il consumatore, non uno slogan: se non è vero in ogni momento e su ogni canale, è contestabile. Lo stesso vale per un prezzo diretto che sembra più basso solo perché non include imposta di soggiorno, pulizie o supplementi obbligatori. La formula sicura è «Prenotando qui: [condizione concreta]», non una garanzia generica.

Chiamare chi ha già prenotato per fargli annullare e riprenotare in diretto è tutt'altra cosa. Non c'entra con il listino e non è coperta da niente di quanto sopra.

Un'ultima precisazione su chi è protetto: la norma parla di «impresa turistico-ricettiva». Chi gestisce una locazione breve non in forma imprenditoriale difficilmente vi rientra.

Se il portale reagisce

Nell'ordine: reclamo interno alla piattaforma — le piattaforme di intermediazione sono tenute per regolamento europeo ad avere un sistema di reclamo, a motivare le modifiche unilaterali e le sospensioni, e a indicare dei mediatori — poi la mediazione prevista dalle condizioni, poi la segnalazione all'AGCM, e per il solo operatore designato gatekeeper la Commissione europea. Il contenzioso civile è l'ultima opzione e per una struttura media raramente è la strada.

E una cosa che costa dieci minuti al mese: tieni gli screenshot dei prezzi, la versione del contratto e gli estratti commissioni. È l'unica cosa che serve se un giorno dovrai dimostrare qualcosa.

Da dove partire

Il quadro è questo: in Italia non c'è niente da aggirare. La libertà c'è dal 2017, ed è più ampia di quanto quasi tutti credano — riguarda il prezzo ma anche i termini e ogni altra condizione, su qualsiasi canale. Quello che manca, quasi sempre, non è il permesso: è un motivo concreto per prenotare da te, scritto dove la persona sta decidendo.

Se sul tuo contratto c'è una clausola che ti preoccupa, il testo va letto da chi lo fa di mestiere: qui c'è il quadro, non il parere sul tuo caso. Ma il quadro basta a decidere se aprire il tuo listino lunedì mattina.

Se vuoi capire dove il tuo canale diretto perde per strada quello che la legge ti lascia guadagnare, il check-up digitale costa 1.250 € e il 50% viene scalato dal preventivo se si parte con i lavori. Altrimenti scrivimi: dimmi che differenza c'è oggi fra il tuo prezzo e quello sul portale, e ti dico se il problema è il listino o dove lo stai comunicando.

Domande frequenti

Devo comunicare qualcosa al portale prima di abbassare il prezzo sul mio sito?

No. Il comma 166 dice che quel patto è nullo, e la nullità opera da sé: niente diffide, niente rinegoziazioni, niente preavvisi. Il resto del contratto resta valido, comprese le commissioni sulle prenotazioni che il portale ti porta.

Il mio contratto è regolato da una legge straniera: la norma italiana vale lo stesso?

Sì. La norma si applica «indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto»: è il legislatore stesso a escludere che la scelta di una legge estera sottragga il patto alla nullità. Diverso, e più tecnico, è il tema di quale giudice sarebbe competente in caso di lite.

Posso perdere lo status di Partner Preferito se faccio un prezzo diverso sul sito?

Con gli impegni resi vincolanti dall'AGCM il 19 dicembre 2024, i prezzi praticati su canali di vendita online diversi dalla piattaforma non devono essere presi in considerazione nel funzionamento e nella promozione dei programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus. Se noti comportamenti diversi, usa il reclamo interno e conserva le schermate.

Vale anche per Expedia e Airbnb, o solo per Booking?

La legge italiana parla di «ogni patto» con «soggetti terzi», quindi non è scritta per una singola piattaforma. Il Digital Markets Act invece vincola solo gli operatori designati gatekeeper, e fra le OTA lo è Booking.com. Verso gli altri canali la tutela poggia sulla legge italiana.

Posso scrivere «miglior prezzo garantito» sul mio sito?

Puoi, ma è un impegno verso il cliente, non uno slogan: se in qualche momento e su qualche canale non è vero, la comunicazione diventa contestabile. Più solido, e più efficace, è dire cosa ottiene chi prenota da te: una condizione concreta e verificabile vale più di una garanzia generica.

Meglio uno sconto pubblico o una tariffa riservata a chi si registra?

Dipende da cosa ti serve. Lo sconto pubblico comunica in modo immediato ma è confrontabile da chiunque, in tempo reale. La tariffa riservata ti lascia lo stesso margine di manovra e in più ti lascia il contatto dell'ospite: è il motivo per cui le catene lavorano quasi solo così.

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