Vai al contenuto
Menu

ApprofondimentiGuide

Alloggiati Web: i tempi veri per comunicare gli ospiti alla Questura

Tre persone in abiti eleganti conversano al bancone della reception di un hotel, con una campanella dorata in primo piano
Aggiungi alle fonti preferite di Google

Un clic, e Google ti mostrerà i miei articoli più spesso fra i tuoi risultati.

Chi gestisce una struttura e sente parlare di «schedine alloggiati» pensa quasi sempre a un unico termine: ventiquattro ore, e via. È la cifra che circola di più, ed è corretta per la maggior parte dei soggiorni. Ma non è l'unica, e la differenza fra i due termini che la norma prevede davvero è esattamente il punto su cui capita di sbagliare: non quando un cliente dorme in struttura una settimana, ma quando prende una camera per poche ore.

Due termini, non uno

L'articolo 109 del TULPS obbliga chi gestisce una struttura ricettiva a comunicare alla Questura competente i dati di ogni ospite. Per la maggior parte dei soggiorni il termine è quello noto: entro le 24 ore successive all'arrivo, tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Ne ho già scritto, insieme all'altro obbligo che un gestionale deve assolvere, nell'articolo su cosa deve fare per legge il software gestionale per hotel.

Per i soggiorni che non superano le 24 ore, tipicamente le camere prese per poche ore e non per la notte, il termine è diverso: 6 ore dall'arrivo. È una distinzione che riguarda poche strutture ogni giorno, ma per quelle poche conta fino in fondo, perché sbagliarla non è un ritardo amministrativo: l'omissione resta un reato, punito dall'articolo 17 del TULPS con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

Il termine breve è cambiato nel 2022, e non tutte le guide lo dicono

Fino a qualche anno fa il termine per i soggiorni brevissimi non era di sei ore: il decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, che ancora oggi regola le modalità di trasmissione, imponeva di comunicare «all'arrivo stesso», cioè in pratica subito, senza un margine. Una norma del 2019 (il decreto-legge 53 del 2019, convertito nella legge 77 del 2019) aveva previsto di allargare quel margine a sei ore, ma con una condizione: il cambiamento sarebbe scattato solo novanta giorni dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che ne definisse le modalità tecniche.

Quel decreto è arrivato il 16 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre dello stesso anno: sostituisce esplicitamente, nel testo del 2013, le parole «all'arrivo stesso» con «entro le sei ore successive all'arrivo». Novanta giorni dopo la pubblicazione porta al 12 gennaio 2022, data da cui il portale Alloggiati Web applica davvero il nuovo termine: lo conferma anche la Questura di Siena nelle proprie istruzioni ufficiali per gli operatori. È la data da tenere a mente se gestisci check-in brevissimi: prima di allora il margine, sulla carta, non esisteva affatto.

Il portale è l'unico canale, tranne quando si guasta lui

Alloggiati Web è il canale ordinario e, nella pratica quotidiana, l'unico. Esiste un'eccezione, ma è più stretta di quanto sembri: riguarda solo un guasto del portale nazionale, non un problema del tuo computer, della tua connessione o del tuo gestionale. Se è il sistema della Polizia di Stato a non rispondere, il decreto del 2013 impone due passaggi: avvisare tempestivamente la Questura territorialmente competente dell'impedimento, e trasmettere i dati con uno dei canali alternativi previsti, fax o posta elettronica certificata. Non è prevista una terza via: una email ordinaria o un messaggio generico non valgono come comunicazione, qualunque sia l'urgenza.

In entrambi i casi serve conservare la prova del canale alternativo: per il fax, la ricevuta che il dispositivo stampa con data, ora ed esito dell'invio; per la PEC, le ricevute di invio e di consegna del messaggio. È quella prova, non il semplice tentativo, a valere come adempimento se qualcuno verifica a posteriori.

Un dato sbagliato non si corregge: si reinvia

Capita di accorgersi, dopo aver inviato una schedina, di aver digitato male un cognome o una data di nascita. Il portale non permette di modificarla: una volta che il sistema ha accettato l'invio, quella schedina resta così com'è. L'unico modo per rimediare è reinserire una nuova schedina con i dati corretti del solo ospite interessato, rispettando comunque il termine di 24 o 6 ore.

Ha un effetto collaterale che vale la pena conoscere prima di trovarselo davanti: il riepilogo giornaliero conterà un ospite in più rispetto a quelli realmente arrivati, perché la schedina sbagliata resta conteggiata insieme a quella corretta. Non è un malfunzionamento: è così che il sistema è progettato. Se qualcuno in struttura confronta periodicamente il numero di schedine inviate con il numero di ospiti effettivi, vale la pena segnarsi quando e perché è successo.

Quello che non devi comunicare

Due cose che spesso si danno per scontate, nel verso sbagliato. La prima: non devi comunicare le partenze. L'obbligo esisteva fino al 1993, quando è stato abolito; da allora la comunicazione riguarda solo l'arrivo, e se un ospite parte prima o resta più a lungo di quanto dichiarato, non c'è nulla da aggiornare sul portale. La seconda: per assolvere questo obbligo di legge non serve far firmare all'ospite un'informativa privacy dedicata. È un adempimento di pubblica sicurezza previsto direttamente dalla norma, non un trattamento che richiede il consenso di chi alloggia; un'informativa sul trattamento dei dati personali torna necessaria solo se, oltre a questo, usi i dati dell'ospite per altre finalità, come le comunicazioni commerciali.

Famiglie e gruppi: chi compila per chi

L'identificazione di ogni ospite, documento alla mano, resta dovuta sempre, minori compresi: è il passaggio che fai tu alla reception prima di dare alloggio, e su questo non cambia nulla, come ho raccontato parlando di check-in automatico e identificazione a distanza. Quello che cambia è cosa inserisci poi nel portale: per un nucleo familiare basta che compili la schedina uno dei coniugi, indicando l'altro e i figli minorenni; per un gruppo basta il capogruppo, con l'elenco degli altri componenti. Per queste persone aggiuntive il sistema chiede solo i dati anagrafici essenziali, senza ripetere gli estremi del documento di ciascuno: una semplificazione nell'inserimento, non un'eccezione all'obbligo di aver verificato, a monte, l'identità di tutti.

Da dove partire

Tre controlli, in ordine: verifica con chi gestisce il tuo portale Alloggiati Web, o con il tuo gestionale se invia le schedine in automatico, che il termine di sei ore per i soggiorni brevissimi sia davvero impostato correttamente, perché un gestionale pensato prima del 2022 potrebbe non distinguerlo da quello generale. Poi assicurati che qualcuno in struttura sappia, senza doverlo cercare nel panico, il numero di fax o l'indirizzo PEC della tua Questura per i casi di guasto del portale. Infine controlla dove conservi le ricevute di invio, perché il portale le rende scaricabili solo per gli ultimi trenta giorni, mentre l'obbligo di conservazione è di cinque anni.

Se vuoi che qualcuno guardi anche questo genere di dettagli insieme al resto dei processi digitali della tua struttura, c'è il check-up digitale. Altrimenti scrivimi: dimmi come gestisci oggi le schedine, e ti dico se il termine che stai usando è ancora quello giusto.

Domande frequenti

Qual è davvero il termine per comunicare un ospite alla Questura?

Due termini diversi, a seconda di quanto si ferma l'ospite. Per i soggiorni superiori alle 24 ore vale il termine generale dell'articolo 109 del TULPS: 24 ore dall'arrivo. Per i soggiorni che non superano le 24 ore, tipicamente le camere prese per poche ore, il termine è di 6 ore dall'arrivo: lo applica il portale Alloggiati Web dal 12 gennaio 2022, da quando è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Interno del 16 settembre 2021 che ha sostituito, nel testo del 2013, l'obbligo di comunicare «all'arrivo stesso» con quello di comunicare «entro le sei ore successive».

Cosa faccio se il portale Alloggiati Web non funziona proprio quando devo inviare le schedine?

Prima cosa: verifica che il problema sia del portale, non del tuo computer o della tua connessione, perché un guasto del tuo gestionale o della tua linea non ti esonera dal termine. Se è davvero il portale nazionale a non rispondere, avvisa subito la Questura competente e invia i dati con uno dei due canali alternativi previsti dal decreto: fax o posta elettronica certificata, mai una email ordinaria. Conserva la ricevuta del fax o quella di consegna della PEC: è quella a dimostrare che hai rispettato il termine, non l'invio in sé.

Mi accorgo di aver sbagliato un dato dopo aver inviato la schedina: come lo correggo?

Non lo correggi: una volta che il sistema ha accettato l'invio, quella schedina non è più modificabile. Devi reinserire una nuova schedina con i dati corretti del solo ospite sbagliato, sempre entro i termini di legge. L'effetto collaterale è che nel riepilogo di quella giornata risulterà un ospite in più rispetto a quelli effettivamente presenti: non è un errore del sistema, tienine conto se qualcuno in struttura controlla i numeri.

Devo comunicare anche quando un ospite parte, o solo quando arriva?

Solo l'arrivo. L'obbligo di segnalare anche le partenze è stato abolito dal 3 ottobre 1993, e da allora non è più tornato. Allo stesso modo, se un ospite prolunga il soggiorno oltre i giorni dichiarati all'arrivo o parte prima del previsto, non devi comunicare la variazione: quello che conta per la Questura è il dato dichiarato al momento del check-in.

Per quanto tempo devo conservare la ricevuta che il portale genera dopo ogni invio?

Cinque anni. Il decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013 lo dice esplicitamente: la ricevuta, un PDF firmato digitalmente che il portale genera a ogni invio, va scaricata e conservata dalla struttura per cinque anni, perché è quella a dimostrare l'adempimento in caso di controllo, non la semplice presenza dei dati sul sistema della Questura. Il portale stesso rende scaricabili solo le ricevute degli ultimi trenta giorni: oltre quella finestra, se non l'hai salvata altrove, non puoi più richiederla alla Questura.

Con una famiglia o un gruppo, devo inserire il documento di tutti gli ospiti?

L'identificazione resta dovuta per ciascuno, documento compreso, compresi i minori: è un passaggio che fai tu alla reception, non il portale. Ma per l'invio dei dati il sistema permette una scorciatoia: compila la schedina il capofamiglia o il capogruppo, che indica gli altri componenti con i dati anagrafici essenziali, senza dover ripetere gli estremi del documento di ciascuno. La scorciatoia riguarda cosa inserisci nel portale, non chi hai il dovere di identificare prima di dare alloggio.

Altri articoli

Il tuo staff sa cosa fare se Alloggiati Web non risponde?

Parliamo del tuo progetto