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Sito web per avvocati: i limiti della pubblicità forense

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Chi cerca «sito web per avvocati: i limiti della pubblicità forense» di solito parte da un'idea giusta: la pubblicità per un avvocato non è libera come quella di un negozio, ma nemmeno vietata come si pensava fino al 2006. Il punto è capire dove sta oggi il confine. La risposta nasce da due fonti che si sovrappongono: l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la legge professionale forense, e l'articolo 35 del Codice Deontologico Forense del Consiglio Nazionale Forense, nella versione vigente nel 2026. A differenza di altre professioni regolate, per l'avvocato la norma non elenca un numero chiuso di argomenti ammessi: permette di parlare di attività professionale, organizzazione dello studio e specializzazioni, e vieta invece alcune qualità del messaggio, come il confronto con altri professionisti, la promessa di un risultato e il nome dei propri clienti, anche quando quei clienti sarebbero d'accordo a comparire.
Premessa necessaria: questo non è un parere legale, e non sostituisce quello del proprio Consiglio dell'Ordine o di un legale specializzato in deontologia. È una lettura del testo di due fonti pubbliche, utile per capire di cosa si sta parlando prima di scrivere la prima pagina del sito.
Due fonti che dicono la stessa cosa
Fino al 2006 la pubblicità per gli avvocati era, nella prassi, vietata: il Codice Deontologico Forense ammetteva solo informazioni minime, come targhe e titoli. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il «decreto Bersani», convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato quel divieto, ammettendo la pubblicità informativa sulle professioni intellettuali a condizione che fosse veritiera e trasparente. La Corte Costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità sulla norma con la sentenza 443 del 2007.
La legge 247/2012, che ha riordinato la professione forense, ha reso organica questa liberalizzazione. L'articolo 10 stabilisce che è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti, ma impone che tutte le informazioni diffuse, con qualunque mezzo, anche informatico, siano trasparenti, veritiere e corrette, e non comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Il comma 3 aggiunge una condizione che vale per ogni frase del sito: le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
L'articolo 35 del Codice Deontologico Forense arriva alla stessa conclusione, con un testo quasi identico nei primi due commi, e aggiunge dettagli pratici che la legge non specifica.
Cosa si può scrivere
Le tre voci ammesse dall'articolo 10 coprono gran parte di ciò che un sito di uno studio legale contiene già: la materia in cui lo studio lavora, diritto del lavoro, famiglia, tributario, l'organizzazione dello studio, numero di avvocati, sede, eventuali sedi secondarie, e i titoli realmente posseduti, incluse le specializzazioni ottenute secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale Forense. Chi usa il titolo di professore può farlo solo se è, o è stato, docente universitario di materie giuridiche, specificando sempre qualifica e materia d'insegnamento, mentre chi è ancora praticante può usare esclusivamente, per esteso, la dizione «praticante avvocato».
Cosa non si può scrivere
Qui la norma è più severa di quanto sembri a prima vista. Tre divieti meritano attenzione, perché riguardano errori frequenti su un sito scritto senza controllo deontologico.
Il primo è la pubblicità comparativa: l'articolo 35 vieta di dare informazioni comparative con altri professionisti, senza alcuna eccezione. È una differenza netta rispetto ad altri settori regolati, dove un confronto è ammesso se si appoggia a indicatori misurabili: per l'avvocato non esiste quella via d'uscita, un confronto implicito o un linguaggio da classifica resta vietato comunque.
Il secondo è il nome dei clienti. L'articolo 35, comma 8, stabilisce che nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. Il Consiglio Nazionale Forense ha applicato questa regola in modo letterale nella decisione 294 del 2024, respingendo sia l'argomento del consenso del cliente sia quello di una notizia già pubblica diffusa da terzi: pubblicare sul sito di aver vinto una causa per un cliente specifico, anche se quel cliente lo ha autorizzato, resta una violazione.
Il terzo è la promessa di risultato. Né la legge né il Codice la vietano con quelle parole esatte, ma entrambi impongono di fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Nella giurisprudenza civile italiana, confermata di recente anche dalla Cassazione, l'obbligazione dell'avvocato verso il cliente è qualificata come obbligazione di mezzi, non di risultato: il professionista deve usare la diligenza richiesta dalla professione, non garantire l'esito della causa. Un sito che promette di vincere sempre, o un risultato garantito, non descrive solo male il proprio lavoro: contraddice la natura stessa dell'incarico che l'avvocato può assumere.
Il regime specifico dei siti, abrogato nel 2016
Fino al 2016 l'articolo 35 conteneva due commi scritti apposta per i siti web: l'avvocato poteva usare solo un sito con dominio proprio, senza reindirizzamento, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine, e il sito non poteva contenere riferimenti commerciali o pubblicitari, nemmeno tramite link interni o esterni. Una delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016 ha eliminato entrambi i commi, lasciando il principio generale dei primi due commi a regolare anche il sito, come ogni altro mezzo. Il resto dell'articolo, incluso il divieto assoluto sui nomi dei clienti, non è stato toccato da allora, nemmeno dalla riforma più recente del Codice, entrata in vigore il 1° novembre 2025, che riguarda un'altra parte del Codice.
Cosa succede se non viene rispettato
La violazione dell'articolo 35 comporta, secondo il testo della norma, la sanzione disciplinare della censura, anche se in concreto l'organo giudicante può applicare una sanzione più lieve, come l'avvertimento, a seconda della gravità del fatto. A giudicare in prima istanza non è il Consiglio dell'Ordine territoriale, ma il Consiglio Distrettuale di Disciplina competente per il distretto di Corte d'Appello, un organo separato creato apposta dalla legge 247/2012 per tenere la funzione disciplinare fuori da quella amministrativa dell'Ordine. Contro la decisione è possibile l'appello al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale disciplinare. A differenza di quanto previsto per le professioni sanitarie, per cui la stessa violazione può arrivare anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'avvocato non esiste un secondo canale di segnalazione: il procedimento resta interno alla magistratura disciplinare forense.
Da dove partire
Prima di scrivere i testi del sito, ha senso passare ogni pagina al filtro delle tre voci ammesse e chiedersi, per ogni frase che non ci rientra con chiarezza, se sta descrivendo un fatto verificabile o promettendo un risultato. Lo stesso vale per il nome di un cliente citato come caso di successo: anche con il suo consenso scritto, non può comparire. Un sito costruito su questi limiti resta comunque solo una parte della presenza online di uno studio, come ho scritto a proposito del rapporto fra avvocati e intelligenza artificiale: il sito serve a farsi trovare da chi ancora non conosce lo studio, non a sostituire il passaparola. Vale anche qui lo stesso obbligo informativo di qualunque altra attività con un sito, come i dati obbligatori su partita IVA, sede e registro imprese. Se vuoi un confronto su come strutturare i contenuti del sito del tuo studio prima di scriverli, scrivimi: non sostituisco il parere del tuo Consiglio dell'Ordine sulla conformità deontologica, ma posso aiutarti a costruire il resto del sito attorno a quel perimetro.