Vai al contenuto
Menu

BlogGuide

Allergeni sul menu online: cosa dice la legge per il sito di un ristorante

Un cameriere consegna un menu a un cliente in piedi, in un ristorante dall'arredamento caldo in legno
Aggiungi alle fonti preferite di Google

Un clic, e Google ti mostrerà i miei articoli più spesso fra i tuoi risultati.

Un ristorante su cinque in Italia ha un sito web. Per quell'uno su cinque, c'è un obbligo che riguarda il menu molto prima di qualunque discorso su design o prenotazioni: gli allergeni. È una legge che esiste da anni per il locale fisico, ma che cambia forma, e in un punto anche sostanza, quando il menu finisce online.

L'obbligo nasce dal piatto, non dal sito

Il Regolamento UE 1169/2011 impone che per gli alimenti non preimballati, cioè quasi tutto ciò che si serve in un ristorante, sia obbligatoria almeno l'indicazione delle 14 sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II (art. 44). Il D.Lgs. 231/2017, che in Italia stabilisce come e con quali sanzioni, dice che questa indicazione va fornita per ogni piatto, prima che venga servito, su menu, registro, cartello o "altro sistema equivalente, anche digitale" (art. 19, comma 8). Se si usa un sistema digitale, il decreto aggiunge una condizione precisa: le informazioni devono comunque risultare da una documentazione scritta, facilmente reperibile sia per il cliente che per chi fa i controlli.

Questo vale già oggi, con o senza sito: un ristorante che ha solo un menu di carta deve indicare gli allergeni lo stesso. Pubblicare il menu anche online non crea un obbligo nuovo, lo sposta semplicemente su un altro supporto, che deve rispettare la stessa regola.

Cosa cambia quando il sito vende, non solo mostra

Il punto dove la norma cambia davvero riguarda la vendita a distanza. L'art. 14 del Regolamento 1169/2011 stabilisce che, quando l'acquisto si conclude senza la presenza fisica del cliente, le informazioni obbligatorie, allergeni compresi per gli alimenti non preimballati, devono essere disponibili prima che l'acquisto sia concluso, e di nuovo al momento della consegna. La definizione di "vendita a distanza" (art. 2) è ancorata alla conclusione di un contratto: un ordine per l'asporto dal sito, una prenotazione con caparra, qualunque pagamento concluso online rientra in questo caso. Qui gli allergeni non possono comparire solo quando il piatto arriva: vanno mostrati prima che il cliente paghi.

Un sito che si limita a pubblicare il menu per farlo leggere, senza alcuna possibilità di ordinare o prenotare con pagamento, è un caso diverso. A lettura della norma non rientra nella definizione di vendita a distanza, perché lì non si conclude nessun contratto: resta valido l'obbligo generale di indicare gli allergeni, ma si applica quando il cliente arriva al locale, come per qualunque menu di carta. Va detto con onestà che non ho trovato una prassi ufficiale italiana, né del Ministero della Salute né della giurisprudenza, che chiarisca questo confine in modo esplicito per il caso specifico di un sito vetrina: è una lettura della norma, solida nel testo, non un punto che una sentenza ha già deciso. La differenza pratica riguarda soprattutto chi ha aggiunto, o pensa di aggiungere, la prenotazione dei tavoli al sito: se serve solo a lasciare un numero di telefono non cambia nulla, se richiede una caparra o un pagamento fa scattare l'obbligo di anticipare l'informazione, come ho spiegato parlando di sito web con prenotazione online.

Le sanzioni, e cosa riduce il rischio

Cosa succedeNormaSanzione
Omessa indicazione degli allergeniArt. 23, comma 2, D.Lgs. 231/2017Da 3.000 a 24.000 euro
Indicazione fornita con modalità difformi da quelle previsteArt. 23, comma 3, D.Lgs. 231/2017Da 1.000 a 8.000 euro (500-4.000 se la violazione è solo formale)
Microimprese (meno di 10 occupati, fatturato o bilancio fino a 2 milioni)Art. 27, D.Lgs. 231/2017Riduzione fino a un terzo della sanzione

Per una prima violazione che si può ancora sanare, l'ispettore può emettere una diffida con 20 giorni di tempo per adeguarsi, prima di passare alla sanzione vera e propria. Non è un meccanismo pensato per punire chi ha un errore formale isolato: lo diventa per chi, messo in guardia, non cambia nulla.

Da dove partire

Prima di occuparsi di come il menu appare sul sito, la domanda utile è una sola: quella documentazione scritta su allergeni esiste già, aggiornata piatto per piatto, ed è facile da trovare per chi lavora in sala e per chi, eventualmente, fa un controllo? Se la risposta è sì, pubblicare lo stesso menu online è solo un altro posto dove mostrarla, con la stessa cura. Se il sito permette di ordinare o prenotare con un pagamento, quella documentazione deve comparire prima che il cliente paghi, non dopo.

È una delle poche cose che vale la pena sistemare prima di pensare al resto del sito, perché a differenza di quasi tutto il resto riguarda una sanzione concreta, non solo un'occasione persa. Resta comunque vero che in Italia il sito è, tra gli strumenti digitali misurati dal settore, uno dei meno diffusi: ne ho scritto, con gli altri numeri sulla digitalizzazione della ristorazione, in digitalizzazione dei ristoranti in Italia.

Se vuoi capire come far convivere menu, allergeni e magari anche le prenotazioni dentro lo stesso sito, scrivimi e raccontami come lavora oggi il tuo locale: ti dico cosa serve davvero, anche se la risposta è che oggi basta mettere ordine in quello che hai già.

Domande frequenti

La legge sugli allergeni vale anche per il menu pubblicato sul sito di un ristorante?

Sì, ma non è un obbligo che nasce dal sito: nasce dal fatto di servire cibo non preimballato al cliente. Il Regolamento UE 1169/2011 (art. 44) e il D.Lgs. 231/2017 (art. 19, comma 8) impongono di indicare le 14 sostanze allergizzanti dell'allegato II su menu, registro, cartello o un sistema equivalente, anche digitale, prima che il piatto sia servito. Pubblicare il menu anche sul sito non aggiunge un obbligo nuovo: è solo un altro posto dove quell'obbligo, già esistente, deve essere rispettato.

Cosa cambia se dal sito si può ordinare o prenotare con pagamento?

Cambia il momento in cui l'informazione deve arrivare. L'art. 14 del Regolamento 1169/2011 impone che, quando la vendita si conclude a distanza, le informazioni sugli allergeni siano disponibili prima che l'acquisto sia concluso, non solo al momento della consegna. Un sito che accetta ordini per l'asporto, prenotazioni con caparra o un acquisto qualsiasi rientra in questo caso: gli allergeni vanno resi visibili prima del pagamento, non dopo.

Basta scrivere sul menu online "per gli allergeni chiedere al personale"?

Il testo di legge lo permette, ma con una condizione che spesso viene saltata: l'avviso che rimanda al personale è valido solo se le informazioni sugli allergeni risultano comunque da una documentazione scritta, facilmente reperibile sia per il cliente sia per chi fa i controlli. Un rimando al personale senza nulla scritto dietro non basta, che il menu sia su carta o online.

Quali sono le sanzioni se un ristorante non indica gli allergeni?

Da 3.000 a 24.000 euro, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 231/2017, per l'omessa indicazione delle sostanze allergizzanti sugli alimenti non preimballati serviti al cliente. Le microimprese, meno di 10 occupati e fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro, hanno diritto a una riduzione fino a un terzo, e per una prima violazione sanabile l'ispettore può concedere una diffida con 20 giorni di tempo per adeguarsi prima della sanzione vera e propria.

Un sito che si limita a mostrare il menu, senza vendere nulla online, deve seguire le stesse regole di chi vende a distanza?

A lettura della norma, no: l'obbligo di anticipare l'informazione prima dell'acquisto, previsto dall'art. 14, si applica quando si conclude un contratto a distanza, cioè un ordine o una prenotazione con pagamento, non alla semplice pubblicazione di un menu per consultazione. Resta però fermo, in ogni caso, l'obbligo generale di indicare gli allergeni quando il cliente arriva fisicamente al locale. Non esiste, al momento, una prassi ufficiale italiana che chiarisca questo confine in modo esplicito: è una zona in cui conviene essere prudenti, non un punto risolto dalla giurisprudenza.

Quanti ristoranti italiani hanno già un sito web proprio?

Il 19,6%, secondo il Rapporto Ristorazione 2024 di FIPE-Confcommercio (aprile 2024). È la stessa quota misurata per i sistemi di prenotazione dei tavoli, mentre lo strumento digitale più diffuso resta il wifi aperto, al 66%. Vuol dire che la maggioranza dei ristoranti italiani lavora ancora senza un canale proprio online.

Altri articoli

Il sito del tuo ristorante è a posto su questo fronte?

Parliamo del tuo progetto