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Sito web accessibile: quando lo chiede davvero la legge

Un uomo con occhiali scuri e cuffie legge un testo in braille davanti al computer, in una biblioteca

Un sito è considerato accessibile quando rispetta il livello AA delle WCAG 2.1, lo standard tecnico richiamato sia dalla legge Stanca sia dalle nuove linee guida AgID del 2026. Ma la domanda che conta di più per un'azienda di solito è un'altra: sono obbligato a raggiungerlo? La risposta dipende da due regimi diversi, con soglie molto diverse tra loro, e la maggior parte delle PMI ricade davvero in uno solo dei due, non in entrambi e non in nessuno.

La legge Stanca riguarda i privati solo sopra i 500 milioni di fatturato

La Legge 9 gennaio 2004, n. 4, conosciuta come legge Stanca, nasce per la pubblica amministrazione. Un comma aggiunto nel 2020 (art. 3, comma 1-bis, introdotto dal decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020) ne ha esteso l'ambito ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app, ma solo se il fatturato medio degli ultimi tre esercizi supera i 500 milioni di euro (fonte: Legge 4/2004, art. 3, testo vigente su Normattiva, consultato il 4 agosto 2026). È una soglia pensata per le grandi aziende: la stragrande maggioranza delle PMI italiane, comprese quelle di dimensioni medio-grandi, resta fuori da questo obbligo specifico.

L'obbligo che riguarda davvero le PMI arriva da un'altra legge

Il regime che tocca le aziende più piccole non è la legge Stanca, è il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva europea 2019/882, il cosiddetto European Accessibility Act. Qui non conta il fatturato, conta il settore in cui si opera. Gli obblighi si applicano dal 28 giugno 2025 (fonte: D.Lgs. 82/2022, art. 1, e direttiva UE 2019/882, art. 2, consultati il 4 agosto 2026) a chi eroga, tra gli altri:

  • commercio elettronico
  • servizi bancari ai consumatori
  • servizi di comunicazione elettronica
  • servizi che danno accesso a media audiovisivi
  • trasporto passeggeri, inclusi siti, app e biglietteria elettronica
  • e-book

Se la tua attività ricade in una di queste sei categorie, l'obbligo non dipende da quanto fatturi: dipende da cosa vendi o eroghi online.

L'eccezione per le microimprese vale solo sui servizi

C'è un'eccezione, ma è più stretta di quanto raccontino molti riassunti in giro. L'articolo 3, comma 3 del decreto esenta dai requisiti di accessibilità le microimprese, cioè le aziende con meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ma solo per i servizi che erogano (fonte: D.Lgs. 82/2022, artt. 2 e 3, consultato il 4 agosto 2026). Se la stessa microimpresa immette sul mercato un prodotto rientrante nel decreto, per esempio un dispositivo hardware, quel prodotto non gode della stessa esenzione automatica: può solo invocare, come qualunque altra azienda, la clausola sull'onere sproporzionato, con l'unico vantaggio di non dover documentare per iscritto quella valutazione.

Cosa vuol dire, in pratica, che un sito è accessibile

Sia la legge Stanca sia le nuove linee guida per i servizi privati, adottate da AgID il 4 marzo 2026 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026, rimandano allo stesso standard tecnico: il livello AA delle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), articolato in quattro principi che si ricordano con l'acronimo POUR, dall'inglese: percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto (fonte: linee guida tecniche AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici, consultate il 4 agosto 2026). Non è un livello che si raggiunge installando un plugin: le linee guida di marzo 2026 chiedono una verifica su una checklist strutturata, non una singola scansione automatica. Uno strumento automatico aiuta a individuare una parte dei problemi, ma non sostituisce quella verifica.

Cosa rischia chi non si adegua

ChiNormaSanzione
Privati con fatturato medio oltre 500 milioni di euroArt. 9, comma 1-bis, L. 4/2004Fino al 5% del fatturato annuo
Operatori nei sei settori coperti dall'EAAArt. 24, comma 1, D.Lgs. 82/2022Da 5.000 a 40.000 euro
Mancata collaborazione con l'autorità di vigilanzaArt. 24, commi 2 e 3, D.Lgs. 82/2022Da 2.500 a 30.000 euro

AgID vigila su entrambi i fronti e dal 15 maggio 2026 ha anche un proprio regolamento operativo per accertare le violazioni e applicare le sanzioni (provvedimento n. 84/2026), oltre a una piattaforma dedicata alle segnalazioni, collegata dalla pagina ufficiale AgID sull'accessibilità, per chi incontra un sito non conforme. Non sono strumenti annunciati per il futuro: sono già in funzione.

Da dove partire

Prima di preoccuparti della conformità tecnica, la prima domanda è più semplice: il tuo sito o la tua app rientrano in uno dei sei settori dell'European Accessibility Act, oppure il tuo fatturato medio supera i 500 milioni di euro? Se la risposta a entrambe è no, oggi non hai un obbligo di legge specifico, anche se restano validi tutti i motivi non normativi per cui un sito più accessibile funziona meglio per chiunque lo usi. Se la risposta è sì, e non sei una microimpresa esentata sui servizi, vale la pena capire a che punto è il sito rispetto alle WCAG 2.1 AA prima che arrivi una segnalazione o un controllo.

Se vuoi capire dove si colloca il tuo sito, sia sul fronte dell'obbligo sia su come è messo oggi, se ne può parlare dentro il check-up digitale, insieme al resto. Altrimenti scrivimi: bastano due righe su cosa fa la tua attività online per capire subito se rientri in uno dei sei settori.

Domande frequenti

Il mio sito deve essere accessibile per legge?

Dipende da due regimi diversi. La legge Stanca (art. 3, comma 1-bis) obbliga i privati solo se il fatturato medio degli ultimi tre esercizi supera i 500 milioni di euro: quasi nessuna PMI ci rientra. L'European Accessibility Act (D.Lgs. 82/2022), dal 28 giugno 2025, obbliga invece chi opera in sei settori specifici, indipendentemente dal fatturato: e-commerce, servizi bancari ai consumatori, comunicazioni elettroniche, media audiovisivi, trasporto passeggeri ed e-book.

Se vendo online con un piccolo e-commerce, sono obbligato?

Il commercio elettronico è uno dei sei settori coperti dall'European Accessibility Act, quindi in linea di principio sì, dal 28 giugno 2025. C'è però un'eccezione per le microimprese, meno di 10 occupati e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro, che sono esentate dai requisiti di accessibilità sui servizi. L'esenzione non copre i prodotti che l'azienda eventualmente immette sul mercato.

Cosa rischia chi non si adegua?

Per la maggior parte delle aziende coinvolte, l'articolo 24 del D.Lgs. 82/2022 prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro, commisurata alla gravità e al numero di utenti coinvolti, più 2.500-30.000 euro se non si collabora con l'autorità di vigilanza. Solo i soggetti con fatturato oltre i 500 milioni di euro rischiano invece fino al 5% del fatturato annuo. AgID ha reso operativo il proprio potere sanzionatorio con un regolamento del 15 maggio 2026.

Cosa vuol dire in pratica che un sito è accessibile?

Le linee guida tecniche di AgID equiparano l'accessibilità al rispetto del livello AA delle WCAG 2.1, articolate nei quattro principi percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto. È lo stesso standard richiamato dalle nuove linee guida AgID per i servizi privati, adottate il 4 marzo 2026.

Basta installare un plugin o un widget di accessibilità per essere a norma?

Le linee guida AgID chiedono una verifica documentata su una checklist strutturata, non una singola scansione automatica. Uno strumento automatico può aiutare a individuare alcuni problemi, ma da solo non equivale alla verifica richiesta.

Dove si segnala un sito non accessibile?

AgID mette a disposizione una piattaforma di segnalazione, raggiungibile dalla sua pagina ufficiale sull'accessibilità, per chiunque incontri un problema su un servizio digitale che dovrebbe rispettare il D.Lgs. 82/2022.

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