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Sito web accessibile: quando lo chiede davvero la legge

Un sito è considerato accessibile quando rispetta il livello AA delle WCAG 2.1, lo standard tecnico richiamato sia dalla legge Stanca sia dalle nuove linee guida AgID del 2026. Ma la domanda che conta di più per un'azienda di solito è un'altra: sono obbligato a raggiungerlo? La risposta dipende da due regimi diversi, con soglie molto diverse tra loro, e la maggior parte delle PMI ricade davvero in uno solo dei due, non in entrambi e non in nessuno.
La legge Stanca riguarda i privati solo sopra i 500 milioni di fatturato
La Legge 9 gennaio 2004, n. 4, conosciuta come legge Stanca, nasce per la pubblica amministrazione. Un comma aggiunto nel 2020 (art. 3, comma 1-bis, introdotto dal decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020) ne ha esteso l'ambito ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app, ma solo se il fatturato medio degli ultimi tre esercizi supera i 500 milioni di euro (fonte: Legge 4/2004, art. 3, testo vigente su Normattiva, consultato il 4 agosto 2026). È una soglia pensata per le grandi aziende: la stragrande maggioranza delle PMI italiane, comprese quelle di dimensioni medio-grandi, resta fuori da questo obbligo specifico.
L'obbligo che riguarda davvero le PMI arriva da un'altra legge
Il regime che tocca le aziende più piccole non è la legge Stanca, è il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva europea 2019/882, il cosiddetto European Accessibility Act. Qui non conta il fatturato, conta il settore in cui si opera. Gli obblighi si applicano dal 28 giugno 2025 (fonte: D.Lgs. 82/2022, art. 1, e direttiva UE 2019/882, art. 2, consultati il 4 agosto 2026) a chi eroga, tra gli altri:
- commercio elettronico
- servizi bancari ai consumatori
- servizi di comunicazione elettronica
- servizi che danno accesso a media audiovisivi
- trasporto passeggeri, inclusi siti, app e biglietteria elettronica
- e-book
Se la tua attività ricade in una di queste sei categorie, l'obbligo non dipende da quanto fatturi: dipende da cosa vendi o eroghi online.
L'eccezione per le microimprese vale solo sui servizi
C'è un'eccezione, ma è più stretta di quanto raccontino molti riassunti in giro. L'articolo 3, comma 3 del decreto esenta dai requisiti di accessibilità le microimprese, cioè le aziende con meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ma solo per i servizi che erogano (fonte: D.Lgs. 82/2022, artt. 2 e 3, consultato il 4 agosto 2026). Se la stessa microimpresa immette sul mercato un prodotto rientrante nel decreto, per esempio un dispositivo hardware, quel prodotto non gode della stessa esenzione automatica: può solo invocare, come qualunque altra azienda, la clausola sull'onere sproporzionato, con l'unico vantaggio di non dover documentare per iscritto quella valutazione.
Cosa vuol dire, in pratica, che un sito è accessibile
Sia la legge Stanca sia le nuove linee guida per i servizi privati, adottate da AgID il 4 marzo 2026 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026, rimandano allo stesso standard tecnico: il livello AA delle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), articolato in quattro principi che si ricordano con l'acronimo POUR, dall'inglese: percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto (fonte: linee guida tecniche AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici, consultate il 4 agosto 2026). Non è un livello che si raggiunge installando un plugin: le linee guida di marzo 2026 chiedono una verifica su una checklist strutturata, non una singola scansione automatica. Uno strumento automatico aiuta a individuare una parte dei problemi, ma non sostituisce quella verifica.
Cosa rischia chi non si adegua
| Chi | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Privati con fatturato medio oltre 500 milioni di euro | Art. 9, comma 1-bis, L. 4/2004 | Fino al 5% del fatturato annuo |
| Operatori nei sei settori coperti dall'EAA | Art. 24, comma 1, D.Lgs. 82/2022 | Da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancata collaborazione con l'autorità di vigilanza | Art. 24, commi 2 e 3, D.Lgs. 82/2022 | Da 2.500 a 30.000 euro |
AgID vigila su entrambi i fronti e dal 15 maggio 2026 ha anche un proprio regolamento operativo per accertare le violazioni e applicare le sanzioni (provvedimento n. 84/2026), oltre a una piattaforma dedicata alle segnalazioni, collegata dalla pagina ufficiale AgID sull'accessibilità, per chi incontra un sito non conforme. Non sono strumenti annunciati per il futuro: sono già in funzione.
Da dove partire
Prima di preoccuparti della conformità tecnica, la prima domanda è più semplice: il tuo sito o la tua app rientrano in uno dei sei settori dell'European Accessibility Act, oppure il tuo fatturato medio supera i 500 milioni di euro? Se la risposta a entrambe è no, oggi non hai un obbligo di legge specifico, anche se restano validi tutti i motivi non normativi per cui un sito più accessibile funziona meglio per chiunque lo usi. Se la risposta è sì, e non sei una microimpresa esentata sui servizi, vale la pena capire a che punto è il sito rispetto alle WCAG 2.1 AA prima che arrivi una segnalazione o un controllo.
Se vuoi capire dove si colloca il tuo sito, sia sul fronte dell'obbligo sia su come è messo oggi, se ne può parlare dentro il check-up digitale, insieme al resto. Altrimenti scrivimi: bastano due righe su cosa fa la tua attività online per capire subito se rientri in uno dei sei settori.